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3.1 Principi fondamentali del Regolamento Europeo
Uno dei principi fondamentali del Regolamento Europeo è che le norme e le procedure
applicabili alle operazioni di aeromobili senza equipaggio devono essere proporzionate
alla natura e al rischio dell'operazione o dell'attività, e devono essere adattate alle
caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati, e alle
caratteristiche dell'area operativa: come la densità di popolazione, le caratteristiche della
superficie e la presenza di edifici.
Per questo motivo decadono tutte le distinzioni tra operazioni di natura commerciale e
ricreativa.
A seconda del livello di rischio e altri criteri, come vedremo in seguito, sono state definite
tre categorie fondamentali di operazioni: la categoria «Aperta», la «Specifica» e quella
«Certificata».
Queste categorie includono approcci regolamentari diversi a seconda della tipologia di
volo: da VLOS (Visual Line of Sight - il Volo a vista) fino alle regole IFR del volo strumentale.